SAFEGUARDING - TUTELA DEI MINORI

Linee guida FIGC • Tutela dei minori

La Federazione Italiana Giuoco Calcio adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti dei
Tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta
necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi
Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI,
dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI
per le Politiche di Safeguarding.

Le presenti Linee Guida perseguono almeno i seguenti obiettivi:
a) la promozione dei diritti;

b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il
rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e
l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e
tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla
FIGC (di seguito società) di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding,
anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di
Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di
tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle
procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC
nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding
delle rispettive Affiliate.

La FIGC con le presenti linee guida intende prevedere misure e procedure di prevenzione e
contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in
ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o
tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog,
programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti uniformano la propria
organizzazione, ivi compresa quella delle articolazioni territoriali, nonché degli organi e delle
strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
abuso, violenza e discriminazione del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e
adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e
sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva
nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele.

87 Linee Guida Figc Per Le Politiche Di Safeguarding Pdf
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Referente responsabile ASD Toritto Calcio 1993

Sig. Leonardo Crocitto 

email: asdtoritto@libero.it

art. 4


1. Tutte le Società devono predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle presenti Linee
Guida, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme alle citate Linee
Guida.
2. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di
adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle
raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
3. I modelli di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della società e delle persone
tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.
4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle presenti Linee Guida.
5. La FIGC, anche attraverso la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
e la Procura federale, vigila sull’adozione da parte delle società dei modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
6. I modelli di cui al presente articolo prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura
necessaria all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28
febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia nonché, più in generale,
necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in
relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola
società e dei relativi tesserati

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